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L.R. 19 giugno 1991, n. 38 Nuove disposizioni per la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale e per la contrattazione decentrata a livello regionale (2).
Art. 1 (giurisprudenza) 1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11, e successive modificazioni, sono disciplinati in conformità della presente legge, in armonia con i principi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni.
Art. 2 1. Sono regolate con legge ovvero, sulla base delle disposizioni di legge, con regolamento, le seguenti materie: a) l'istituzione di organi e di uffici, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici e le modalità di conferimento della titolarità degli stessi; b) i procedimenti di costituzione, modificazione dello stato giuridico ed estinzione del rapporto di impiego pubblico; c) la determinazione delle qualifiche funzionali ed i criteri per l'individuazione dei profili professionali compresi in ciascuna qualifica funzionale; d) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento; e) i ruoli organici e la dotazione complessiva delle relative qualifiche funzionali; f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali; g) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari; h) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero.
Art. 3 (giurisprudenza) 1. Nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione e di quanto previsto dall'articolo 2, ferme restando le competenze dei consigli di direzione che, in ogni caso, sono fatte salve, sono disciplinati con gli accordi contemplati dalla presente legge i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro presso l'Amministrazione regionale e del rapporto d'impiego: a) il regime retributivo di attività ed ogni altro trattamento retributivo accessorio, compreso quello di missione nel territorio nazionale ed all'estero; b)l'identificazione dei profili professionali; c)i criteri per l'organizzazione del lavoro, nell'ambito della disciplina prevista dalla lettera a dell'articolo 2; d) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici; e) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto; f) il lavoro straordinario; g) criteri per l'attuazione delle disposizioni concernenti la formazione professionale e l'addestramento; h) le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale; i) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale, nel rispetto delle inamovibilità previste dalla legge. 2. Gli accordi di cui alla presente legge possono altresì disciplinare le modalità di elezione degli organismi rappresentativi dei dipendenti previsti dall'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modifiche, e le conseguenti modalità di utilizzazione dei diritti derivanti dall'applicazione dei principi richiamati dal secondo comma dell'articolo 23 della stessa legge.
Art. 4 1. Gli atti di cui agli articoli 2 e 3 devono ispirarsi ai principi della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, della trasparenza dei trattamenti economici e dell'efficienza amministrativa.
Art. 5 (3) 1. Per gli accordi da stipulare ai sensi della presente legge la delegazione dell'Amministrazione regionale è composta dal Presidente della Regione o dall'Assessore competente in materia di personale, che la presiede, dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze e dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. 2. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e dai rappresentanti delle organizzazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative. 3. Le delegazioni iniziano le trattative su convocazione del Presidente della Regione almeno otto mesi prima della scadenza dei precedenti accordi e formulano una ipotesi di accordo entro quattro mesi dall'inizio delle trattative. 4. Nel corso delle trattative la delegazione dell'Amministrazione riferisce alla Giunta regionale. 5. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che dichiarino di non partecipare alle trattative possono trasmettere al Presidente della Regione ed agli Assessori che compongono la delegazione le loro osservazioni. 6. La Giunta regionale, entro il termine di quindici giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, esaminate le osservazioni di cui al comma 5, riferisce alla commissione legislativa permanente per gli affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana sul contenuto dell'accordo stesso al fine di acquisirne il parere. 7. La commissione di cui al comma 6 formula il proprio parere entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della proposta, decorso il quale il parere si intende acquisito. 8. Entro quindici giorni dall'acquisizione del parere, la Giunta regionale autorizza la sottoscrizione dell'accordo. 9. In caso di determinazione negativa della Giunta regionale, le parti formulano, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, una nuova ipotesi di accordo, sulla quale delibera nuovamente la Giunta regionale, con la procedura prevista dai commi 6, 7 e 8. 10. Le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo, ove ricorrano i presupposti previsti dall'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modifiche, sono recepite ed emanate con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modifiche. 11. Il decreto del Presidente della Regione di cui al comma 10 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel Bollettino Ufficiale dell'Amministrazione regionale.
Art. 6 (4) 1. Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata a seguito degli accordi di cui all'articolo 5, e nei limiti finanziari previsti dagli stessi, possono stipularsi accordi per singoli rami dell'Amministrazione regionale, anche per aree territorialmente delimitate, in ogni caso non inferiori all'ambito provinciale, concernenti i criteri per l'organizzazione del lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c, la disciplina dei carichi di lavoro, la formulazione di proposte per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento, nonché tutte le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici. 2. Gli accordi sono stipulati da una delegazione composta dal Presidente della Regione o dall'Assessore competente, che la presiede, nonché da un rappresentante dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli accordi stessi, e da una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato e delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. 3. Agli accordi decentrati, ove necessario, si dà esecuzione mediante decreto del Presidente della Regione.
Art. 7 (5) 1. Gli accordi di cui alla presente legge disciplinano in particolare tutti gli assegni fissi ed ogni altro emolumento, stabilendo comunque per questi i criteri di attribuzione in relazione a speciali contenuti della prestazione di lavoro e determinando in ogni caso l'incidenza sull'ammontare globale della spesa. 2. Negli accordi devono essere definiti, su indicazione della delegazione dell'Amministrazione regionale, i seguenti elementi: a) l'individuazione del personale cui si riferisce il trattamento; b) i costi unitari e gli oneri riflessi del suddetto trattamento; c) la quantificazione della spesa. 3. Possono essere previste, con gli accordi di cui alla presente legge, norme dirette a disciplinare le procedure per la prevenzione e il componimento dei conflitti di lavoro. 4. Gli accordi stipulati ai sensi della presente legge hanno durata triennale. La disciplina contenuta negli accordi conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata in vigore di nuove discipline, fermo restando che le stesse decorrono dalla data di scadenza dei precedenti accordi.
Art. 8 1. La Giunta regionale è tenuta a verificare, come condizione per l'inizio delle procedure relative agli accordi di cui alla presente legge, che le organizzazioni sindacali interessate abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero. 2. I codici di autoregolamentazione devono essere allegati agli accordi.
Art. 9 (6) 1. Nel bilancio annuale e pluriennale della Regione, Assessorato bilancio e finanze, è istituito un fondo destinato alla contrattazione triennale, il cui ammontare è determinato, con riguardo a ciascun anno del triennio, da apposita norma della legge di bilancio. 2. Il Governo regionale, in sede di approvazione degli accordi, non può deliberare spese di importo superiore a quelle determinate ai sensi del comma 1. 3. Alle spese scaturenti dall'applicazione delle norme contenute negli accordi e ricadenti nell'esercizio di competenza si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del fondo di cui al comma 1 previsto per l'esercizio finanziario medesimo. 4. Alle occorrenti variazioni di bilancio si provvede con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze. 5. Gli oneri ricadenti negli esercizi successivi a quello in cui viene stipulato l'accordo triennale sono iscritti nei pertinenti capitoli di spesa per il personale cui si provvede con la dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 autorizzata per gli esercizi medesimi. 6. Nella relazione al bilancio della Regione sono delineate le compatibilità generali delle spese per il personale scaturenti dagli accordi contrattuali; in detta relazione il Governo regionale riferisce altresì sullo stato di attuazione degli accordi medesimi, nonché sui livelli di produttività, sulle eventuali disfunzioni e sui tempi ed i costi dell'azione amministrativa formulando eventuali proposte.
Art. 10 1. La disciplina contenuta negli accordi stipulati a norma della presente legge sostituisce o modifica la preesistente normativa legislativa, regolamentare e contrattuale della materia con effetto, per quanto riguarda il trattamento economico, dalla data indicata negli stessi accordi, comunque non anteriore al 1° gennaio 1988.
Art. 11 1. Gli accordi stipulati a seguito di contrattazione regionale, sulla base di specifiche previsioni degli accordi nazionali per il personale degli enti locali e del Servizio sanitario nazionale, sono resi esecutivi mediante decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, proposta dell'Assessore competente.
Art. 12 1. Nella prima applicazione della presente legge, il procedimento per la definizione dell'accordo relativo al trattamento economico del personale per il triennio 1988 - 1990 deve aver inizio entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. (giurisprudenza)
Art. 13 1. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, nonchè l'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, e successive modificazioni.
Art. 14 1. Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'attuazione dell'accordo per il triennio 1988 - 1990, è autorizzata per l'esercizio finanziario in corso la spesa di lire 391.000 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1991. 2. L'onere predetto e quelli ricadenti negli esercizi successivi, valutati in lire 100.000 milioni in ragione di anno, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 07.09 "Finanziamento di attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza".
Art. 15 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 22 giugno 1991, n. 32. (2) Si veda Decr.Ass. 6 giugno 1994. (3) Si vedano D.P.Reg. 30 gennaio 1993, D.P.Reg. 30 gennaio 1993, recante: "Recepimento delle norma risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 24 aprile 1992, concernente il personale dell'Amministrazione regionale" (pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 22 febbraio 1993, n. 9) e il D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11, recante: "Disciplina del rapporto dei dipendenti dell'Amministrazione regionale per il triennio 1994-1996 - Recepimento dell'accordo sottoscritto il 30 giugno 1994 ed il 28 dicembre 1994" (pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 28 febbraio 1995, n. 11). (4) Si vedano Decr.Ass. 13 novembre 1993, Decr.Ass. 26 agosto 1993, Decr.Ass. 1 luglio 1994 e Decr.Ass. 6 giugno 1994. (5) Si veda in argomento l'art. 20 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41. (6) L'art. 8 della legge regionale 7 gennaio 1995, n. 1 ha così disposto: "1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38 l'ammontare del fondo destinato alla contrattazione dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale è stabilito per il triennio 1995-1997 in lire 341.600 milioni di cui lire 141.600 milioni per l'anno 1995 e lire 100.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997. 2. La spesa prevista dal comma 1 per il 1995 è iscritta al capitolo 21262.". |
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